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Le nuove risposte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli relativi al Superbonus

admin 13 Oct 2021

Riportiamo di seguito i dettagli in merito alle ultime risposte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli relativi al Superbonus ed alle detrazioni IVA per revamping centrale elettrica:

  • Interpello n. 697 – Acquisto case antisismiche – L’istante è una famiglia che ha acquistato una unità immobiliare zona sismica 3.  L’istante ha comprato l’immobile da una società, la quale non aveva presentato asseverazioni obbligatorie previste per l'acquisto delle case antisismiche in quanto alla data di acquisto la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse alle detrazioni. L’istante chiede di conoscere se possa usufruire delle detrazioni previste per l’acquisto di case antisismiche anche ex post, e se possa usufruire delle detrazioni spettanti per l'acquisto dell'unità immobiliare antisismica secondo le previsioni del c.d decreto Rilancio e, quindi, dal Superbonus.
    • Risposta – L’AdE ha chiarito che affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di Case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma, quindi, risulta applicabile esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al periodo di vigenza della detrazione (30 giugno 2022). Nel caso prospettato l’AdE ha stabilito che l’istante possa beneficiare della detrazione relativa al Superbonus
  • Interpello n.685 – Lavori di rimozione, demolizione e riposizionamento degli elementi decorativi della facciata –  L’istante è un condominio e intende procedere alla coibentazione a cappotto della facciata e del tetto dell’edificio secondo quanto stabilito dalla normativa di cui al Superbonus. L'edificio in oggetto è caratterizzato, sulla facciata, da elementi architettonici peculiari e, tuttavia, non presenta alcun valore storico e culturale e non è sottoposto a vincoli storico-artistici e paesaggistici. Inoltre, l’istante specifica che l'isolamento termico della facciata presuppone, sul piano tecnico, dei lavori di rimozione e sostituzione dei suddetti elementi estetici (con elementi a misura isolanti) che incidono in modo significativo, anche sul piano economico, sulla realizzazione del cappotto termico esterno. Ciò premesso, l’istante chiede se i lavori che intende effettuare possano beneficiare delle agevolazioni di cui al Superbonus.
    • Risposta – L’AdE afferma che per quanto concerne la possibilità di fruire del Superbonus per le spese di rimozione, demolizione e riposizionamento degli elementi del decoro architettonico, sono escluse dal beneficio fiscale tutte le spese prive di immediata correlazione con i lavori eseguiti. Conseguentemente, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma.
  • Interpello n. 684 – Interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volume –  L’istante è comproprietario di un edificio che a seguito dello smottamento del terreno su cui era costruito, è stato demolito nel 2011 ed è stata certificata dall'amministrazione comunale che, successivamente, ha anche rilasciato il permesso di costruzione. I lavori di ricostruzione devono ancora iniziare, il permesso rilasciato dal comune è tutt’ora valido e l’istante non dispone di alcuna certificazione energetica dell’edificio demolito. Ciò premesso, l’istante chiede se gli interventi di riduzione di rischio sismico e di efficientamento energetico siano incentivabili ai sensi della normativa recante disposizioni in materia di agevolazioni di cui al Superbonus.
    • Risposta – L’AdE ritiene che, laddove l'intervento di ricostruzione che si intende effettuare rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia, e vengano effettuati interventi rientranti nel Superbonus, l'Istante potrà fruire delle citate agevolazioni nei limiti sopra riportati, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto.
  • Interpello n. 680 – Isolamento del tetto di una villetta a schiera -sottotetto non riscaldato –  L'Istante, proprietario di una villetta a schiera, intende effettuare un intervento di isolamento termico (cd. cappotto termico) sui tre lati della unità immobiliare e intende isolare anche il tetto della villetta. Tuttavia, il menzionato tetto non delimita una superficie riscaldata dell'abitazione, in quanto vi è un locale sottotetto attualmente non abitabile che non costituisce un ambiente riscaldato. Ciò posto, l’istante chiede se gli interventi che vuole effettuare possano beneficiare delle detrazioni di cui al Superbonus.
    • Risposta – L’AdE informa che, potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto, a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.
  • Interpello n. 674 –  Interventi di riduzione del rischio sismico su un edificio collabente F/2 - ambito temporale previsto per l'avvio delle procedure autorizzatorie ovvero per il rilascio del titolo abilitativo – L'Istante rappresenta che sta ristrutturando un edificio collabente F/2, dove i lavori sono stati iniziati nel 2016 ma non ancora conclusi, il cui scopo è quello di demolire e ricostruire l’edificio (lavori eseguiti parzialmente) e, al contempo, risanare un’altra parte dell’edificio (lavoro non ancora iniziato). Alla luce di ciò, l’istante chiede se, considerato che i lavori sono iniziati prima dell’esistenza delle agevolazioni di cui al Superbonus, possa accedere alle detrazioni previste dalla normativa per effettuare interventi antisismici che ancora non sono stati effettuati.
    • Risposta – L’AdE afferma che, dalla documentazione integrativa presentata, emerge che l'Istante ha ottenuto il permesso a costruire in data antecedente al 1° gennaio 2017, per questa ragione non può fruire del Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi antisismici descritti nell'istanza. Resta fermo il chiaro disposto temporale previsto per l'avvio delle procedure autorizzatorie ovvero, per il rilascio del titolo abilitativo, cui è subordinata la spettanza di tale agevolazione.
  • Interpello n. 672 – Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di building automation per impianti di condizionamento e acqua calda sanitaria – L’istante è proprietario di un appartamento all'interno di un edificio composto da tre appartamenti, ognuno intestato ad un soggetto diverso e rappresenta che i lavori che si intendono effettuare per accedere al Superbonus sono costituiti dalla coibentazione delle strutture opache, dal cambio dei serramenti, dalla nuova installazione di impianto fotovoltaico con accumulo e dalla installazione di sistemi BACS. Chiede, tra le altre cose, se anche la misura relativa all'intervento di installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo è stata prorogata al 30 giugno 2022; se sostituendo il vecchio generatore (G2), installato nel 2016, con uno nuovo sempre a condensazione (G3) possa continuare a beneficiare della detrazione al 65 per cento (ecobonus) sul vecchio e iniziare a fruire della detrazione del 110 per cento su quello nuovo; quale sia il massimale per la rimozione e smaltimento dell'amianto; per i sistemi di sistemi di building automation (BACS), quali sono i servizi che occorre tenere sotto controllo con questi sistemi, se sia necessario controllare anche il consumo di gas e quali sono i massimali per l'installazione di questi sistemi.
    • Risposta – L’AdE afferma che la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente se, alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno interventi per il 60 per cento di quelli complessivi. Fa presente che il secondo quesito è stato chiarito dalla circolare n. 30/E del 2020, par. 4.5.3 secondo cui in assenza di specifiche preclusioni, si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus o dell'ecobonus nel caso prospettato, nel rispetto di ogni limite e condizione previsti dalla normativa agevolativa di riferimento. Sull’amianto, precisa che il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla 7 realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Sui BACS, è agevolata l'installazione dei sistemi di building automation per gli impianti di condizionamento estivo, di riscaldamento invernale e di produzione di acqua calda sanitaria, a condizione che ricorrano le condizioni previste dal decreto e nei limiti di 15.000 euro.


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