Sintesi di monitoraggio legislativo del 24 ottobre 2014
Ottobre 2014
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NOTA POLITICA
Il Governo ha varato la legge di stabilità 2015, che ha un valore di 36 miliardi di cui 18 sono di tagli alle tasse. Tra le novità, l’estensione del bonus degli 80 euro, la sperimentazione del TFR in busta paga, un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti che esercitino un’attività in forma individuale, eliminazione dei contributi per i contratti a tempo indeterminato, più risorse per ricerca e innovazione, recupero e contrasto dell’evasione per 3,8 miliardi.
Tra le prime reazioni quella dell’ADEPP, che ha espresso “sconcerto e forte allarme” per le notizie diffuse sull’ipotesi di un aumento della tassazione sulle rendite finanziarie derivanti dall’investimento del denaro degli iscritti. Criticata inoltre l’esclusione dei liberi professionisti dal bonus fiscale.
Anche da Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori arriva un commento negativo sulle misure che riguardano il regime delle Partite Iva. È stata triplicata, passando dal 5 al 15%, l’imposta forfettizzata per il cosiddetto regime dei minimi e la soglia per gli architetti viene dimezzata dagli attuali 30 mila a 15 mila euro annui, riducendo fortemente la platea di possibili beneficiari. Infine le detrazioni non possono superare la soglia del 22%.
Anche dalla Commissione europea sono stati formulati alcuni dubbi, in particolare sul piano che prevede la deviazione temporanea dal percorso di raggiungimento dell’obiettivo di medio termine (MTO). La Lettera della Commissione Europea ha scatenato una dura reazione del Premier Renzi contro il Presidente uscente Barroso, che però potrebbe avere l’ultima decisione sulla manovra italiana. Infatti il nuovo collegio dei 27 Commissari si insedierà solo a partire da novembre.
In Italia il Governo intanto cerca di far arrivare in porto le annunciate riforme.
Sul decreto-legge “Sblocca Italia” si è dovuti ricorrere alla fiducia per far superare le numerose critiche dell’opposizione. Tra le novità, la scelta di andare verso un regolamento edilizio unico.
Il Jobs Act, approvato dal Senato stenta a decollare alla Camera, dove il presidente della Commissione Damiano (PD) ha annunciato un serio approfondimento del testo. Ferma alla Camera anche la Riforma della Costituzione, mentre sulla legge elettorale Renzi ha annunciato alcune modifiche che dovrebbero permettere di sbloccare il provvedimento.
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DALLE ISTITUZIONI
D.l. n. 133/2014 – Sblocca Italia: fiducia
Con 316 voti favorevoli e 138 contrari, la Camera ha accordato al fiducia al Governo posta sul nuovo testo del decreto-legge n. 133, “Sblocca Italia”, come da ultimo modificato dalla Commissione. Il decreto dovrà essere convertito entro l’11 novembre.
Edilizia e patrimonio immobiliare pubblico
Si modifica in più punti il testo unico in materia di edilizia (DPR n. 380 del 2001) con norme che riguardano tra l’altro:
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le opere interne e la comunicazione di Inizio Lavori (CIL) – viene infatti modificata la definizione di manutenzione straordinaria al fine, da un lato, di prevedere, per i predetti interventi, il rispetto della volumetria complessiva degli edifici in luogo dell’invarianza dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari e, per l’altro, di comprendere in tali interventi quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Connessa alle modifiche indicate è quella, che interviene sulle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale. Relativamente alle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, si chiarisce che le stesse possono essere eseguite previa CIL (comunicazione di inizio lavori), a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali e che siano compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia; per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuabili semplicemente previa CIL (definiti dall’art. 6, comma 2, lett. a) del T.U. edilizia) il contributo di costruzione è commisurato alle sole opere di urbanizzazione – stabilendo che tale norma trova applicazione purché tali interventi comportino aumento del carico urbanistico;
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definizione di «interventi di conservazione» – lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, in tal caso, l’amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione, incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta;
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all’amministrazione comunale – al fine di garantire che gli interventi di manutenzione straordinaria e le modifiche interne sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa effettuati con semplice CIL non riguardino le parti strutturali – deve essere trasmessa non solo la CIL asseverata ma anche l’elaborato progettuale;
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la Comunicazione di inizio lavori (CIL) è integrata con la Comunicazione di fine lavori, al fine di svincolare il soggetto interessato dall’obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Infatti, il nuovo testo del comma 5 dell’art. 6 del T.U. dell’edilizia, ora introdotto, impone solo all’amministrazione comunale l’obbligo di provvedere al tempestivo inoltro della CIL all’Agenzia delle entrate; il tecnico che assevera la CIL deve attestare anche la compatibilità dell’intervento con la normativa sismica e sul rendimento energetico nell’edilizia.
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l’introduzione di una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d’uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, e del permesso di costruire convenzionato a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta;
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l’introduzione di una disciplina finalizzata a stabilire quali mutamenti della destinazione d’uso siano urbanisticamente rilevanti;
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l’introduzione di sanzioni pecuniarie in caso di inottemperanza accertata all’ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire;
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la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, contemplati dal permesso di costruire, consentita in caso di blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. Una serie di disposizioni incidono sul contributo per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di trasformazione urbana complessi stabilendo che lo strumento attuativo possa prevedere che il contributo per il rilascio del permesso di costruire è dovuto solo relativamente al costo di costruzione e che le opere di urbanizzazione sono direttamente messe in carico all’operatore privato che ne resta proprietario;
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si aggiunge ai criteri (parametri) che la regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche che i comuni devono utilizzare per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (oltre al criterio di differenziazione tra gli interventi finalizzato ad incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione, già previsto dal testo vigente) anche un criterio di valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso (nuova lettera d-ter del comma 4 dell’art. 16 del T.U. edilizia). Viene altresì stabilito che tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il comune e la parte privata ed erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzarsi nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale o opere pubbliche;
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Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, si prevede una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria (art. 17)
In sede di Conferenza unificata si dovranno concludere accordi per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti. Il regolamento-tipo, che deve indicare le esigenze prestazionali degli edifici con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni entro i termini fissati negli accordi succitati e, comunque, entro i termini stabiliti dall’art. 2 della L. 241/1990. Viene altresì precisato che gli accordi citati costituiscono livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. (art. 17-bi)
Il Governo è delegato ad adottare un regolamento di delegificazione volto a dettare disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica i rifiuto delle terre e rocce da scavo;
Sono interventi di «estrema urgenza», considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell’ente interessato, gli interventi per i lavori sotto soglia anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all’adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. Per l’avvio di questi interventi sono introdotte disposizioni in deroga alle procedure di scelta del contraente e alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti, previste nel relativo Codice ; sono esclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli appalti integrati. Rimango in vigore anche gli obblighi informativi e di pubblicazione. (art. 9)
SI prevede una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un’attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio a destinazione residenziale di nuova costruzione e invenduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge o oggetto di ristrutturazione (art. 21).
Vengono disciplinate le caratteristiche principali del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (cd. rent to buy) (art.23).
Semplificazione amministrativa
Viene modificata la disciplina della conferenza di servizi relativamente alla decorrenza dei termini di validità degli atti di assenso e alla natura della deliberazione del Consiglio dei ministri
Introdotte modifiche ai poteri di autotutela, previsti dalla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. In particolare:
- si limita, nelle ipotesi di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la possibilità per l’amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente (art. 19);
- prevista la facoltà di revoca del provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, di cui sono definite più precisamente le condizioni di esercizio (art. 21-quinquies). In particolare, è previsto che la revoca per mutamento della situazione di fatto è possibile solo ove tale mutamento fosse “non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento” e, per quanto riguarda le ipotesi di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, è esclusa la revoca per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici;
- si escludono dalla possibilità di procedere ad annullamento d’ufficio (previsto, a determinate condizioni, per i provvedimenti amministrativi illegittimi, secondo le previsioni dell’articolo 21-octies della legge n. 241/1990), i provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato nonché nei casi di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21-octies, comma 2). Viene precisato che rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
È ampliato l’ambito di intervento del regolamento di delegificazione che dovrà disciplinare gli interventi di lieve entità in materia di autorizzazione paesaggistica e detta termini certi per l’adozione delle linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.
Con riguardo all’autorizzazione paesaggistica, sono altresì soppresse le norme che consentivano, in caso di mancata espressione del parere da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di indire una conferenza di servizi, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni; il nuovo testo ora prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. (art. 25)
Infrastrutture
Si prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d’imposta IRES e IRAP ultralarga (project financing), entro il limite massimo del 50 per cento dell’investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda. Il credito d’imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Ulteriori norme riguardano la semplificazione in materia di procedure di scavo e posa dei cavi finalizzate alla diffusione della banda larga e ultralarga: nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un’autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche, da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli. Le opere infrastrutturali in fibra ottica per la banda ultralarga, anche all’interno degli edifici, sono inseriti tra gli oneri di urbanizzazione primaria. (art. 6)
Specifiche disposizioni riguardano l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica. Previsto tra l’altro l’obbligo per gli edifici di nuova realizzazione con relativa domanda presentata dopo il 1° luglio 2015 di dotarsi di impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete, nonché di un punto di accesso.
Confedilizia: quante norme resteranno inattuate?
MiBACT: Premio paesaggio
Si è aperta la procedura on line per partecipare alla selezione della candidatura italiana al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa 2015. Possono presentare la proposta di candidatura al Premio Europeo Regioni, enti locali, altri soggetti pubblici, fondazioni o soggetti associativi senza fine di lucro, singolarmente o in associazione tra loro attraverso la compilazione on line di un modello, pubblicato nel sito www.premiopaesaggio.it, in cui inserire tutte le informazioni necessarie per la valutazione della proposta inoltrata.
La candidatura dovrà riguardare un progetto, un programma o una politica per la salvaguardia, la gestione e/o la pianificazione sostenibile dei paesaggi, operante da almeno 3 anni e rispondente ai criteri indicati nel Regolamento pubblicato nel sito.
I progetti inviati per la candidatura italiana devono pervenire entro il 31 ottobre 2014 secondo la procedura indicata nel sito www.premiopaesaggio.it .
Per scaricare il bando e la procedura di selezione clicca qui
www.premiopaesaggio.it – e-mail: candidatura@premiopaesaggio.it
MiSE: Horizon 2020 – compilazione domande
La presentazione delle domande potrà, invece, avvenire solo a partire dalle ore 9.00 del 27 ottobre 2014. “Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020”.
MiSE: riduzione delle bollette elettriche, decreti attuativi
Il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha firmato i primi provvedimenti di attuazione delle norme per la riduzione delle bollette elettriche, in particolare per le PMI, varate la scorsa estate con il decreto legge Competitività.
Decreto incentivi energia fonti rinnovabili
Decreto incentivi energia fotovoltaico
Decreto incentivi energia fotovoltaico di potenza superiore a 200 kw
Agenzia entrate: Rivalutazione-bis di partecipazioni
La sostitutiva pagata in sede di precedenti analoghe operazioni può essere scalata soltanto quando si tratta dello stesso soggetto, per evitare duplicazioni di imposta. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014 Rivalutazione-bis di partecipazioni. Niente “scomputo” nelle donazioni
AgID: fattura elettronica – servizio PMI
È online il servizio base di fatturazione elettronica espressamente dedicato alle piccole e medie imprese iscritte alle Camere di commercio che abbiano rapporti di fornitura con le Pubbliche Amministrazioni. Dal 6 giugno scorso, tutte le PA centrali sono tenute per legge a ricevere fatture solo ed esclusivamente in formato elettronico e a partire dal mese di aprile del prossimo anno, l’obbligo sarà esteso a tutte le Pubbliche Amministrazioni.
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DALLA RETE
ANAC: legge anticorruzione e professionisti
Con la Delibera n. 145/2014 l’Autorità Nazionale Anticorruzione si è espressa sull’applicazione della legge n. 190/2012 (anticorruzione) e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali.
ANAC: Bando tipo e manuale lavori pubblici oltre 150 mila euro
Pubblicato il Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 ‘Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso’.
Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014
ANAC: Decorrenza obbligo verifica requisiti AVCPass
Il Presidente Cantone ha precisato che la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014.
Comunicato del Presidente del 22 ottobre 2014 -
ANAC: bando affidamento contratti – consultazione
É aperta fino al 20 novembre 2014 la consultazione dell’Autorità anticorruzione sul Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture
Modulo per l’invio delle osservazioni
CNAPPC: società professionisti e gare
“Serve superare – e serve farlo subito – le anacronistiche regole discriminatorie che impediscono alla stragrande maggioranza degli studi professionali di piccole e medie dimensioni e pressoché alla totalità dei giovani architetti italiani di partecipare alle gare per l’affidamento di servizi di architettura e di ingegneria. Ci battiamo da anni contro il vecchio sistema che, fissando requisiti quantitativi, come il fatturato ed il numero di dipendenti del professionista, ha di fatto progressivamente riservato questo mercato ad un numero molto ridotto di strutture professionali. Ciò in contraddizione con le più recenti direttive europee in materia di appalti.” Così Leopoldo Freyrie, presidente degli architetti italiani, intervenendo alla giornata inaugurale di Saie 2014 del quale il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è partner.
Edilizia: Freyrie, urgente superare regole discriminatorie
Freyrie: allargare ammissibilità dei professionisti ai bandi di gara
Freyrie (Architetti) al Saie: “Stop alle discriminazioni nelle gare di progettazione”
ANCE: rilancio infrastrutture
Nel momento in cui il rilancio dell’economia è al centro dell’agenda dell’Unione europea, le federazioni delle costruzioni di Germania, Francia e Italia si felicitano per gli orientamenti dei Capi di Stato e di governo per il periodo 2014-2020. Esse si auspicano ora che siano adottate delle misure concrete per tradurre in pratica questi orientamenti.
Comunicato Italia Francia Germania
INAIL-CNI: ingegneria della sicurezza – accordo
Contribuire allo sviluppo della cultura della sicurezza attraverso iniziative, analisi e studi volti alla riduzione sistemica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali. Questo l’obiettivo al centro dell’accordo-quadro sottoscritto a Roma dal presidente dell’Inail, Massimo De Felice, e dal presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando Zambrano, in occasione della seconda Giornata nazionale dell’ingegneria della sicurezza, ospitata presso l’Auditorium della direzione generale dell’Istituto.
Bologna: URBAN@IT nasce Centro nazionale di studi politiche urbane
Un centro nazionale per le politiche urbane, il primo laboratorio in Italia che metta allo stesso tavolo amministratori locali e docenti universitari per parlare concretamente del futuro della città, dal welfare alla mobilità, dall’urbanistica delle città alla formazione di futuri amministratori attraverso Master post laurea rivolti alla qualificazione della pubblica amministrazione.
Tutto questo è URBAN@IT il Centro nazionale di studi per le politiche urbane promosso da Università di Bologna e Politecnico di Milano, con il contributo di Laboratorio Urbano, al quale hanno già aderito altri 10 Atenei, tra i quali Milano Bicocca, la Sapienza e la Tre di Roma, la Federico II di Napoli, l’Iuav di Venezia, il Politecnico di Torino, quello di Bari, l’Università di Firenze. Tra i soggetti partner ci sono l’Anci, l’Istituto nazionale di urbanistica e il Consiglio italiano per le scienze sociali.
Decesso professionista: a chi i compensi?
Giuseppe Vanni, Iva: come e a chi vanno corrisposti i compensi in caso di decesso di professionista prima che fosse emessa la fattura?